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DECRETO OMNIBUS 2026

Auto Aziendali e Fringe Benefit: Come Cambia la Tassazione con il Decreto Omnibus 2026

Il quadro generale: le regole base della legge di Bilancio 2025

Per comprendere la portata del decreto Omnibus, occorre muovere dalla regola generale introdotta dalla legge di Bilancio 2025 all'art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR per il calcolo del fringe benefit delle auto ad uso promiscuo.

La normativa prevede che la base imponibile da tassare in capo al dipendente si assuma prendendo il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente (es. eventuali trattenute in busta paga o contributi del lavoratore).

Per incentivare la transizione ecologica, questa percentuale del 50% viene drasticamente ridotta in base alla tipologia di alimentazione:

  • Riduzione al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica (BEV);

  • Riduzione al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV).

La norma specifica inoltre che tali percentuali agevolate si applicano anche nel caso in cui i veicoli sopra indicati vengano concessi in uso promiscuo ad un altro dipendente (ad esempio in caso di riassegnazione del veicolo nel corso dell'anno o della durata del contratto).

La stretta del Decreto Omnibus: scatta la penalizzazione per i veicoli datati

Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato in via preliminare il quarto decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. decreto Omnibus). Il provvedimento introduce importanti novità in materia di tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, modificando l'assetto precedentemente delineato dalla legge di Bilancio 2025.

L’obiettivo del legislatore è duplice: da un lato, garantire un trattamento di favore per i veicoli a bassissimo impatto ambientale (elettrici e ibridi plug-in); dall'altro, introdurre una progressiva penalizzazione fiscale per i mezzi più inquinanti o datati rimasti all'interno delle flotte aziendali.

Vediamo nel dettaglio come cambiano le regole, analizzando ogni singolo punto della nuova normativa.

La prima grande novità introdotta dal quarto decreto correttivo colpisce direttamente l'anzianità dei veicoli aziendali. L'esecutivo ha voluto evitare che veicoli elettrici o ibridi ormai obsoleti continuino a beneficiare a tempo indeterminato di un regime fiscale di estremo favore.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto Omnibus, la percentuale ordinaria del 50%, e quelle ridotte del 10% e 20%, sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Cosa significa in concreto? Prendiamo ad esempio un'auto aziendale completamente elettrica (BEV): per i primi 5 anni successivi all'anno di immatricolazione sconterà il fringe benefit calcolato al 10%. Dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello di immatricolazione, la percentuale subirà una maggiorazione del 50%, passando quindi dal 10% al 15%. Lo stesso meccanismo si applicherà alle ibride plug-in (che passeranno dal 20% al 30%) e alle auto ordinarie (dal 50% al 75%).

Un'altra novità di rilievo riguarda la valorizzazione degli accessori dei veicoli. Spesso le auto aziendali includono optional e personalizzazioni di pregio che non sempre trovano riscontro nei modelli standard censiti dall'ACI.

Il decreto Omnibus dispone che, in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e che non siano stati direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del fringe benefit (come sopra determinato in base alle varie percentuali) deve essere incrementato del 5%.

Il decreto Omnibus interviene in modo incisivo anche sulla disciplina transitoria, modificando l'art. 1, co. 48-bis, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

Viene stabilito che la vecchia disciplina dell’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 – ovvero quella che calcolava il fringe benefit in base agli scaglioni di emissioni di anidride carbonica (CO₂) – continuerà a trovare applicazione nei seguenti casi:

  1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo nel periodo compreso dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;

  2. Per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso dell’anno 2025.

L'eliminazione del termine del 30 giugno: Questa è una modifica di grande importanza pratica. La disposizione originaria della scorsa Legge di Bilancio prevedeva un limite temporale rigido: in caso di consegna del veicolo avvenuta dopo il 30 giugno 2025, si decadeva dal regime transitorio e si doveva applicare il criterio penalizzante del "valore normale". Il decreto Omnibus ha eliminato questo termine del 30 giugno 2025, sanando così i ritardi di consegna delle case automobilistiche e tutelando i datori di lavoro che avevano effettuato l'ordine entro la fine del 2024.

Le nuove regole fiscali introdotte dal decreto correttivo si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026.

Tuttavia, occorre prestare attenzione alle assegnazioni avvenute nel 2025: le medesime disposizioni si applicano infatti anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli protetti dal regime transitorio (ovvero quelli che non erano stati ordinati entro il 31 dicembre 2024).

Nota: L'articolo tiene conto del testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026. Seguiranno aggiornamenti non appena il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e verranno emanate le consuete circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate.

Categoria: News
Tipologia: Dalle associazioni