DECRETO C.D. 1° MAGGIO
Conversione in Legge del Decreto c.d. 1° maggio
Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, la Legge n. 112 del 25 giugno 2026 di conversione del Decreto Legge n. 62 del 30 aprile 2026 (c.d. "Decreto 1° maggio" - Lavoronews n. 23/2026)
In sede di conversione del D.L. n. 62/2026 sono state apportate modifiche e precisazioni alle disposizioni già introdotte, tra cui quelle in materia di salario giusto, rinnovi contrattuali, nonché ulteriori novità riguardati il distacco e la somministrazione di lavoro. Restano confermati gli incentivi alle assunzioni.
Di seguito alcuni dei contenuti principali della Legge in oggetto.
Incentivi occupazionali (art. 1 – 2 – 3)
Durante l’iter di approvazione del decreto in commento non sono state modificate le disposizioni concernenti gli incentivi all’occupazione (Bonus donne, Bonus giovani e Bonus ZES) rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Salario giusto e incentivi (art. 7)
In sede di conversione il comma 4 bis ha introdotto la definizione di trattamento economico complessivo (TEC) ed ha previsto espressamente gli elementi di cui lo stesso è composto.
Tale trattamento è, infatti, costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette o differite, definite dai CCNL comprese le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Rinnovi contrattuali (art. 10)
L’articolo 10, in sede di conversione, è stato modificato prevedendo, in caso di mancato rinnovo dei CCNL, l’abbassamento della tempistica entro cui scatta automaticamente l’adeguamento all’indice IPCA (dai 12 mesi precedenti ai 9 mesi attuali).
Il nuovo comma 2 ha inoltre innalzato la percentuale di incremento automatico delle retribuzioni all’indice IPCA, passando dal 30% al 50%, in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi 9 mesi successivi alla data di scadenza naturale.
Per quanto riguarda i settori esentati dall’aumento automatico sono stati aggiunti, in sede di conversione, importanti specifiche sui settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi, con un importante riferimento al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 che definisce l'elenco delle attività stagionali.
Inoltre, è stata prevista un’esenzione dall’aumento automatico all’IPCA per i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del SSN individuati con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
In questi ambiti la misura dell’adeguamento potrà essere definita dalla contrattazione collettiva di settore e non potrà comunque superare il valore del 50% dell’IPCA.
Vengono fatte salve, in ogni caso, diverse pattuizioni contrattuali, come previsto ad esempio dall’art. 4 del CCNL TDS sottoscritto da Confcommercio.
Nel comma 4 è stato specificato che il contributo di assistenza contrattuale, laddove previsto, non potrà essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo rinnovo.
Resta confermata la decorrenza dal 1° gennaio 2027 per i contratti collettivi già scaduti.
Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva (art. 16 – quater)
Durante l’iter parlamentare è stata approvata la nuova disposizione che prevede, fino al 31 dicembre 2029, e previo accordo sindacale, la possibilità di ricorrere al distacco di personale, nel rispetto delle mansioni svolte, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante, anche tra imprese non appartenenti allo stesso settore o che non applichino il medesimo contratto collettivo, quando questo sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell’attività lavorativa, riduzioni dell’orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.
Le modalità attuative di questa nuova opzione dovranno essere definite da un Decreto ministeriale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati (art. 16 – quinquies)
La nuova disposizione modifica il computo del limite massimo di durata, pari a 24 mesi, dei contratti a termine (art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015) prevedendo che siano rilevanti esclusivamente le missioni svolte da lavoratori assunti a tempo determinato dall’agenzia di somministrazione.
Il nuovo comma 2-bis introduce la possibilità, per il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a 36 mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall’utilizzatore preveda un diverso limite temporale. La norma si applica a far data dal 28 giugno 2026 e i periodi di missione precedenti sono neutralizzati ai fini del calcolo del nuovo limite.
È infine sancita espressamente la nullità di ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.


