CONCESSIONARI AUTO E MOTO
FAQ DPCM per Concessionari auto e moto
Abbiamo posto alla Prefettura di Milano alcune domande e di seguito riportiamo le riposte avute.
Si precisa che tali risposte valgono sicuramente fino al prossimo 15 novembre, dopo tale data infatti, potrebbero esserci aggiornamenti che potrebbero modificare lo stato attuale della situazione.
1. Domanda: è possibile per un cittadino residente in "area rossa" ritirare un'auto /un motoveicolo acquistati prima dell'entrata in vigore del DPCM, anche in Comune diverso da quello di residenza?
Risposta della Prefettura: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 lettera a) del DPCM del 3 novembre scorso, gli spostamenti motivati da comprovate situazioni di necessità sono consentiti. Secondo tale previsione, si ritiene che lo spostamento descritto, se non differibile in ragione della necessità di avere a disposizione l’auto o la moto già acquistata, possa integrare una situazione di necessità purché vi sia documentazione idonea a supporto, da esibire agli organi deputati al controllo.
2. Domanda: è possibile per un cittadino residente in area rossa recarsi ad acquistare un veicolo presso un concessionario che opera in Comune diverso da quello di residenza, su appuntamento, avendo già avviato una trattativa al riguardo?
Risposta della Prefettura: L’acquisto di un nuovo veicolo, se non in caso di urgente necessità, si ritiene possa essere invece differito. Al riguardo, si ribadisce che la situazione di necessità deve essere comunque provata mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati, già in dotazione delle forze di polizia statali e locali. La veridicità di quanto dichiarato sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.
3. Domanda: lo stesso per un intervento di manutenzione già prenotato?
Risposta della Prefettura: Relativamente agli interventi di manutenzione auto e, più in generale, per quanto concerne gli spostamenti intercomunali per usufruire dei servizi attivi, dagli esercizi commerciali ai servizi alla persona, si ritiene fondamentale, anche sulla scorta dell’esperienza maturata, applicare con buon senso e ragionevolezza la normativa vigente, sulla base di un criterio di contiguità territoriale. In tal senso si segnala che il Governo ha espressamente precisato con una Faq che “È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati”.
Data ultimo aggiornamento: 11/11/20